Art. 334 Codice Penale Militare Pace - Incapacità o incompatibilità dell’interprete.

Oltre i casi d’incapacità o d’incompatibilità dell’interprete, stabiliti dal codice di procedura penale, non può prestare l’ufficio d’interprete l’ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto