Nei casi preveduti dall'articolo 352 del codice di procedura penale, quando il giudice istruttore ritiene non fondata la dichiarazione del militare, rimette gli atti al procuratore generale militare della Repubblica, che ne informa il ministro da cui il militare dipende. In tal caso, non si procede, per il delitto preveduto dall'articolo 372 del codice penale, senza l'autorizzazione del ministro medesimo.