Quando il giudice istruttore ritiene che la cognizione del fatto appartiene ad altro tribunale militare, ovvero all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altro giudice speciale, pronuncia sentenza, con cui ordina l'invio degli atti all'autorità competente. Se il giudice istruttore riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza di un tribunale di bordo (1), ordina l'invio degli atti al comandante a cui spetta di convocare il tribunale. (1) I tribunali militari di bordo sono stati soppressi dall'art. 8, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace e le relative competenze sono state trasferite ai tribunali militari.