Art. 343 Codice Penale Militare Pace - Ordinanza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà personale dell’imputato.

Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale al quale egli è addetto, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con ordinanza, il rinvio dell'imputato davanti al tribunale medesimo, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale, o di astenersi dal rinviare a giudizio in applicazione dell'articolo 210. Con la stessa ordinanza, il giudice istruttore, se non ha disposto anteriormente, può dare i provvedimenti menzionati nell'articolo 301 del codice di procedura penale, ovvero può modificarli o revocarli. Se l'imputato non è detenuto per il reato per cui si procede, si applicano le disposizioni dell'articolo 375 del codice di procedura penale.




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