Art. 344 Codice Penale Militare Pace - Sentenza di proscioglimento.

Nel caso di proscioglimento, è ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale e di questo codice.




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