Art. 35 Codice Penale Militare Pace - Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione.

Il condannato alla pena di morte (1) con degradazione è equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica. (1) L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.




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