Se l'imputato non si è potuto arrestare o è evaso, il presidente del tribunale militare, appena avvenuto il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio, nomina, con decreto, un difensore all'imputato. Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 20 agosto 1947, n. 1103, sull'ammissione del difensore durante l'istruzione.