Art. 37 Codice Penale Militare Pace - Reato militare.

Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare. E’ reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune. I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell’articolo 22, sono delitti.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto