Ferme in ogni altra parte in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 543 del codice di procedura penale, se, a seguito di annullamento di una sentenza di un tribunale militare, si deve rinnovare il giudizio, questo è rinviato ad altro tribunale militare. Il tribunale supremo militare può anche ordinare il rinvio del giudizio allo stesso tribunale; ma in questo caso il tribunale di rinvio deve essere composto con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata.