Art. 398 Codice Penale Militare Pace - Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso

Nel caso in cui il tribunale supremo militare dichiari inammissibile o rigetti il ricorso presentato dalla parte privata, non si applica la sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 549 del codice di procedura penale.




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