Art. 399 Codice Penale Militare Pace - Limite dell’applicazione della pena nel giudizio di rinvio

Quando una sentenza di condanna a pena diversa dalla pena di morte sia annullata su ricorso dell'imputato, il tribunale militare di rinvio può infliggere una pena più grave di quella applicata con la sentenza annullata, ma non può pronunciare condanna alla pena di morte (1). (1) Le disposizioni relative alla pena di morte hanno perduto efficacia nel nostro ordinamento, a causa dell'abolizione di tale pena operata, per i delitti previsti dal codice penale, dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 e, per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.




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