Art. 40 Codice Penale Militare Pace - Adempimento di un dovere.

Per i reati militari, in luogo dell'articolo 51 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti. L'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine del superiore o di altra autorità competente, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore o di altra autorità del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine. Nel caso preveduto dal comma precedente, risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato. Articolo abrogato dall'art. 22, L. 11 luglio 1978, n. 382, sulla disciplina militare.




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