Art. 400 Codice Penale Militare Pace - Casi di ricorso. Presentazione dei motivi

Contro la sentenza, con la quale il tribunale supremo militare rigetta, in tutto o in parte, il ricorso proposto contro una sentenza di condanna, il procuratore generale militare della Repubblica e il condannato possono proporre ricorso per cassazione, per incompetenza o eccesso di potere. Il ricorso può essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta. Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se è stata inflitta la pena di morte (1) la sospensione della esecuzione può essere ordinata dal ministro della giustizia. I motivi di ricorso possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono essere presentati, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla notificazione dell'avviso del deposito degli atti nella cancelleria della Corte di cassazione. (1) Le disposizioni relative alla pena di morte hanno perduto efficacia nel nostro ordinamento, a causa dell'abolizione di tale pena operata, per i delitti previsti dal codice penale, dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 e, per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.




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