Le sentenze dei tribunali militari sono sottoposte a revisione, nei casi e in conformità del capo terzo, titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale, sostituito un giudice del tribunale supremo militare al consigliere delegato, e salvo le modificazioni seguenti: 1. la richiesta di promuovere il procedimento di revisione emana dal ministro da cui dipende il militare condannato, ovvero, se il condannato non è un militare, da quello da cui dipende il comando della forza armata, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la condanna; ed è trasmessa al procuratore generale militare della Repubblica; 2. l'istanza è promossa davanti al tribunale supremo militare il quale, se ammette la revisione, annulla la sentenza di condanna, ordinando, ove occorra, il rinvio a nuovo giudizio davanti ad altro tribunale militare.