Art. 402 Codice Penale Militare Pace - Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Salvo quanto è stabilito da questo titolo, per la esecuzione delle sentenze dei tribunali militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del libro quarto del codice di procedura penale, sostituito al ministro della giustizia il ministro da cui dipende il militare condannato, o, se il condannato non è un militare, il ministro da cui dipende il comando della forza armata, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la condanna (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 274 (Gazz. Uff. 6 giugno 1990, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 c.p.m.p., nella parte in cui attribuisce al Ministro da cui dipende il militare condannato e non al tribunale militare di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1, c.p..




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