Se con la sentenza non è stata disposta la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, d’ufficio o a richiesta del condannato. Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità. Quando l’interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione.