Art. 408 Codice Penale Militare Pace - Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena.

Se viene arrestata una persona per esecuzione di una pena militare, o perché sia evasa mentre scontava una pena militare, e sorge dubbio sull'identità della medesima, il procuratore militare della Repubblica del luogo dell'arrestato l'interroga, e compie ogni altra indagine utile per l'identificazione. Quando riconosce che l'arrestato non è il condannato, ne ordina immediatamente la liberazione; se l'identità è dubbia, ne rimette l'accertamento al tribunale militare competente per gli incidenti di esecuzione. Il procuratore militare della Repubblica, per gli atti preveduti dal comma precedente, può delegare il pretore del luogo dove è avvenuto l'arresto. Si osservano le disposizioni degli articoli 583, 630 e 631 del codice di procedura penale, relative al procedimento per gli incidenti di esecuzione. Tuttavia, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo 630 di detto codice, il tribunale militare, per l'interrogatorio del detenuto, può delegare anche un giudice del tribunale militare del luogo.




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