Art. 411 Codice Penale Militare Pace - Esecuzione di pene accessorie.

La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dall'impiego sono eseguite dall'autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto reale. Il pubblico ministero provvede per la annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie che a norma del codice penale e della legge penale militare, conseguono a una condanna, e di quelle applicate provvisoriamente.




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