Art. 414 Codice Penale Militare Pace - Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Per l'esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, sostituito al ricorso alla corte d'appello e al consigliere delegato di questa, rispettivamente, il ricorso al tribunale supremo militare e il consigliere relatore del tribunale supremo militare. E' escluso il ricorso per revisione.




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