Art. 418 Codice Penale Militare Pace - Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d’incompetenza

Il comandante, che, in base ai risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia o del rapporto, ordina l'archiviazione degli atti, e, qualora l'imputato sia in stato di arresto, la liberazione di esso. Se il comandante ritiene che la competenza spetta a una autorità giudiziaria diversa dal tribunale militare di bordo, ordina la trasmissione degli atti all'autorità competente, a disposizione della quale trattiene l'imputato, qualora questi sia in stato di arresto. (1) L'art. 8, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace, ha soppresso i tribunali militari di bordo trasferendo le relative competenze ai tribunali militari. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato. Ai sensi dell'art. 9 dello stesso provvedimento per i reati commessi all'estero è competente il tribunale militare di Roma.




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