Art. 419 Codice Penale Militare Pace - Rinvio diretto a giudizio

Il comandante, che, in base ai risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che, per la flagranza del reato, o per la confessione dell'imputato, o per altra circostanza, la prova appare evidente, senza che occorra un'ulteriore istruzione, ordina, con decreto, che l'imputato sia tradotto direttamente al giudizio del tribunale, eccetto che si tratti di reato punibile con la pena di morte (2) o con quella dell'ergastolo o con una pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni. Con lo stesso decreto di rinvio a giudizio, il comandante ordina l'arresto dell'imputato, se questi non è già detenuto, e provvede alla nomina degli ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario, con le norme stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario militare. (1) L'art. 8, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace, ha soppresso i tribunali militari di bordo trasferendo le relative competenze ai tribunali militari. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato. Ai sensi dell'art. 9 dello stesso provvedimento per i reati commessi all'estero è competente il tribunale militare di Roma. (2) Le disposizioni relative alla pena di morte hanno perduto efficacia nel nostro ordinamento, a causa dell'abolizione di tale pena operata, per i delitti previsti dal codice penale, dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 e, per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto