Art. 422 Codice Penale Militare Pace - Atti da compiersi in territorio estero

Quando occorra di emettere mandato di comparizione, di accompagnamento o di cattura o decreto di citazione, di procedere a esami di testimoni o ad altri atti di istruzione da eseguirsi in territorio estero, il comandante, a richiesta dell'ufficiale che procede alla istruzione, ne fa domanda al Ministro della marina, se la nave non si trova dislocata all'estero, o, in caso diverso, si rivolge egli stesso per l'esecuzione, alle competenti autorità straniere, direttamente, o per mezzo del [regio] console, se ivi si trova. Allo stesso comandante spetta anche, a richiesta dell'ufficiale che procede alla istruzione, di chiedere l'arresto e la estradizione di un imputato, che si trovi in territorio estero, rivolgendosi al ministro della marina, perché richieda i provvedimenti di competenza del ministro della giustizia.




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