Compiuta l'istruzione, l'ufficiale che vi ha proceduto trasmette gli atti al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277. Se il comandante ritiene che la procedura è incompleta, ordina una più ampia istruzione indicando specificamente gli atti che ritiene necessari. In caso diverso, il comandante decide mediante sentenza osservate, in quanto applicabili, le norme degli articoli 342, 343, 344, 345, 346, 347 e 349.