Art. 425 Codice Penale Militare Pace - Riapertura della istruzione

Per la riapertura della istruzione, si osserva la disposizione dell'articolo 353. La competenza spetta al giudice istruttore del tribunale militare territoriale, al quale, giusta le norme del regolamento giudiziario militare, sono stati rimessi gli atti del procedimento, a seguito della sentenza del comandante.




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