Art. 426 Codice Penale Militare Pace - Atti preliminari al giudizio

Per gli atti preliminari al giudizio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni prima e terza del capo primo del titolo quinto di questo libro. Tuttavia, le attribuzioni ivi conferite al presidente del tribunale sono demandate al comandante che ha pronunciato l'ordinanza o il decreto di rinvio a giudizio.




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