Art. 427 Codice Penale Militare Pace - Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento

Per il dibattimento, la sentenza e il processo verbale di dibattimento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo secondo del titolo quinto di questo libro, sostituito al cancelliere il segretario. Alle deliberazioni del tribunale militare di bordo assiste il segretario, cui spetta redigere le sentenze e le ordinanze.




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