Art. 428 Codice Penale Militare Pace - Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia

Il comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 227 provvede alla esecuzione della sentenza, osservate le norme dei regolamenti indicati negli articoli 404 e 405 e le disposizioni seguenti: 1. la condanna alla pena di morte (1) non può essere eseguita, se non dopo ricevute le istruzioni del ministro della marina; 2. la condanna alla pena di morte (1) e la condanna alla degradazione sono eseguite a bordo della nave a cui appartiene il condannato, o della nave sulla quale si è svolto il giudizio, o, in caso d'impedimento, sopra altra nave designata dal comandante predetto. Il comandante indicato nel comma precedente, per ragioni di giustizia o di disciplina militare, può sospendere l'esecuzione di qualunque sentenza di condanna, e proporre il condono o la commutazione della pena inflitta, trasmettendo le relative proposte al Ministro della marina. (1) Le disposizioni relative alla pena di morte hanno perduto efficacia nel nostro ordinamento, a causa dell'abolizione di tale pena operata, per i delitti previsti dal codice penale, dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 e, per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.




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