Art. 43 Codice Penale Militare Pace - Nozione della violenza.

Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione diviolenza si comprendono l’omicidio,ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.




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