Art. 430 Codice Penale Militare Pace - Ricorso per annullamento

Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, contro le sentenze dei tribunali militari di bordo non è ammesso ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, se non per motivo di incompetenza o di illegittima costituzione del collegio giudicante; e salvo il caso di condanna alla pena di morte o a pena detentiva in misura superiore a dieci anni, pronunciata a bordo di una nave che non si trovi dislocata all'estero. Nei casi in cui il ricorso è ammesso, il comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 227 trasmette gli atti al tribunale supremo militare. Si osservano le disposizioni degli articoli 389, 390, 391 e 392. Qualora, a seguito di annullamento della sentenza, il giudizio debba essere rinnovato, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare competente, al quale rimette gli atti.




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