Art. 45 Codice Penale Militare Pace - Eccesso colposo.

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40, 41, 42, escluso l’ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto