Art. 46 Codice Penale Militare Pace - Pena per il delitto tentato.

Il colpevole di delitto tentato è punito: 1) con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione (1); 2) con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita è la morte mediante fucilazione nel petto (1); 3) con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; 4) negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. (1) L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.




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