Art. 47 Codice Penale Militare Pace - Circostanze aggravanti comuni.

Oltre le circostanze aggravanti comuni prevedute dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l’avere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi; 2) l’essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando; 3) l’avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare; 4) l’avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo; 5) l’avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorché indebitamente, l’uniforme militare.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto