Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l’avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell’adempimento dei doveri militari; 2) l’essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare; 3) l’aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare. Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.