Per reati militari, l'avere reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui costituisce circostanza di attenuazione soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 12-18 luglio 1984, n. 213 (Gazz. Uff. 25 luglio 1984, n. 204), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 49 c.p.m.p.