Al colpevole di più reati, ciascuno dei quali importa l’ergastolo, si applica la pena di morte con degradazione (1). (1) L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.