Art. 543 cpc - Forma del pignoramento

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. (4) L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; (1) 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (2). Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. (3) Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma. (5) (1) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Successivamente il periodo: "nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedenteArticolo aggiunto dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013. (2) Numero modificato dall'art. 96, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G. U. 20 marzo 1998, n. 66; l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999. Successivamente, il presente numero è stato sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006 e modificato dall’art. 1, comma 20, n. 1, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 1, comma 21 della medesima L. 228/2012. Infine, il presente numero è stato così sostituito dall’art. 19, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi l’art. 19, comma 6- bis del medesimo D.L. 132/2014. (3) Comma modificato dall'art. 96, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G. U. 20 marzo 1998, n. 66; tale termine è stato prorogato al 2 giugno 1999, dall'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi l’art. 18, comma 3 del medesimo D.L. 132/2014. (4) Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 19, comma 6-bis del medesimo D.L. 132/2014. (5) Comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. e), n. 3), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 19, comma 6-bis del medesimo D.L. 132/2014.




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