Art. 61 Codice Penale Militare Pace - Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena.

L’esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice. I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono l’ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.




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