Art. 62 Codice Penale Militare Pace - Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

Nel caso preveduto dall’articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziché in un ospedale psichiatrico giudiziario, può essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.




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