Art. 64 Codice Penale Militare Pace - Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo.

Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti: 1) se trattasi dei reati indicati nell’articolo 264, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente; 2) se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei nn. 1 e 2 dell’articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3) in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.




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