La sospensione condizionale della pena [c.p. 163, 168] si estende alle pene militari accessorie della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado. Articolo abrogato dall'art. 8, L. 7 febbraio 1990, n. 19, in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.