Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del comma precedente, la pena di morte (1) preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare s’intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale. Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la disposizione dell’articolo 230, n. 1 del codice penale. (1) L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.