Art. 78 Codice Penale Militare Pace - Istigazione all’alto tradimento; cospirazione; banda armata.

E’ punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà: 1) il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell’articolo precedente; 2) il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell’articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.




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