Art. 8 Codice Penale Militare Pace - Cessazione dell’appartenenza alle forze armate dello Stato.

Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato: 1) gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare; 2) gli altri militari, dal momento del loro effettivo congedamento (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 12-20 dicembre 1989, n. 556 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, c.p.m.p., nella parte in cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze armate dello Stato dal momento della consegna del foglio di congedo assoluto, anziché dal momento del loro effettivo congedamento.




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