Art. 87 Codice Penale Militare Pace - Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio.

Quando due o più militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall’articolo precedente, ciascuno di essi è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni. Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.




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