Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d’interesse militare ha reso possibile o soltanto agevolato per colpa, l’esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma primo, 91 e 93, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.