Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, è punito, se l’istigazione o l’offerta non è accolta, ovvero se l’istigazione o l’offerta è accolta, ma il reato non è commesso: 1) con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato è la morte con degradazione (1); 2) negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi. (1) L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.