Art. 99. Codice Penale Militare Pace - Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare.

Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85, 86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto