Art. 14 D.lgs. 70/03 - Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit

Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso, di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.    

Corte costituzionale, sentenza n. 247 del 03/12/2015; Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 31022 del 29/01/2015; Cassazione penale, Sezione III; sentenza n. 49437 del 29/09/2009


Leggi altri articoli in: Commercio Elettronico D.lgs. 70/2003