Art. 16 D.lgs. 70/03 - Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting
Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione. consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Tribunale di Napoli 3/11/2016 Facebook può vietare solo il nuovo caricamento di contenuti lesivi
Non sussiste a carico di Facebook il dovere di verificare in via anticipata il contenuto dei post e dei commenti immessi dagli utenti, né di inibire, in via generale, contenuti riferiti alla persona che sporge una denuncia. Tuttavia, una volta comunicati dal ricorrente gli specifici links dal contenuto lesivo, Facebook ha un dovere di controllo “successivo” e “mirato” volto ad impedire il solo nuovo caricamento degli stessi. Così il Tribunale di Napoli nord, Seconda Sezione civile, ha disposto in merito al caso di Tiziana Cantone, con sentenza del 3/11/2016.
Corte cost. 247/2015 inammissibili le questioni sui poteri del garante per le telecomunicazioni
Sono inammissibili, per contraddittorietà, ambiguità e oscurità della motivazione, le questioni di legittimità degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2 e 16, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e 32-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare disposizioni regolamentari volte al rispetto della proprietà intellettuale degli operatori sulla rete di comunicazione elettronica, con cui, tra l'altro, intervenire anche in via d'urgenza sulle attività di trasporto e memorizzazione di informazioni. L'ordinanza infatti si presenta ancipite, palesando un'incongruenza tra la motivazione e il dispositivo, in quanto richiede, da un lato, una dichiarazione di incostituzionalità di tipo ablativo e, dall'altro, una pronuncia additiva, peraltro attraverso una motivazione a sua volta incoerente tra le premesse del suo svolgersi e le relative conclusioni. Corte costituzionale, sentenza del 03/12/2015 n. 247.
Cassazione penale SSUU 31022/2015 niente sequestro preventivo per il giornale telematico colpevole di diffamazione
In tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ambito, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa). Cassazione penale Sez. Unite, 29/01/2015, n. 31022.
Cassazione penale 5107/2013 sulla responsabilità dell’internet hosting provider per i contenuti web
Non è configurabile il reato di trattamento illecito di dati personali a carico degli amministratori e dei responsabili di una società fornitrice di servizi di "Internet hosting provider" che memorizza e rende accessibile a terzi un video contenente dati sensibili (nella specie, un disabile ingiuriato e schernito dai compagni in relazione alle sue condizioni), omettendo di informare l'utente che immette il "file" sul sito dell'obbligo di rispettare la legislazione sul trattamento dei dati personali, qualora il contenuto multimediale sia rimosso immediatamente dopo le segnalazioni di altrui utenti e la richiesta della polizia. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'attività svolta dal "provider", anche secondo quanto dispone il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, consiste nell'offrire una piattaforma sulla quale i destinatari del servizio possono liberamente caricare i loro video senza che il gestore abbia alcun potere decisionale sui dati sensibili in essi inclusi, e, quindi, possa essere considerato titolare del trattamento degli stessi, finché non abbia l'effettiva conoscenza della loro illiceità, non incombendo a suo carico un obbligo generale di sorveglianza, di ricerca dei contenuti illeciti o di avvertimento della necessità di rispettare la disciplina sulla "privacy"). Cass. pen. Sez. III, 17/12/2013, n. 5107.
Cassazione penale 49437/2009 concorso nel reato del titolare di sito web
Concorre nel reato di diffusione mediante la rete Internet di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore (art. 171 ter, comma secondo, lett. a-bis) il titolare del sito web che, portando a conoscenza degli utenti le "chiavi di accesso" e le informazioni in ordine alla reperibilità, in tutto o in parte, dell'opera, consente agli stessi lo scambio dei files relativi mediante il sistema di comunicazione "peer to peer". Cass. pen. Sez. III, 29/09/2009, n. 49437.