Art. 17 D.lgs. 70/03 - Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 1415 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:

a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.



Tribunale di Napoli 3/11/2016 Facebook può vietare solo il nuovo caricamento di contenuti lesivi

Non sussiste a carico di Facebook il dovere di verificare in via anticipata il contenuto dei post e dei commenti immessi dagli utenti, né di inibire, in via generale, contenuti riferiti alla persona che sporge una denuncia. Tuttavia, una volta comunicati dal ricorrente gli specifici links dal contenuto lesivo, Facebook ha un dovere di controllo “successivo” e “mirato” volto ad impedire il solo nuovo caricamento degli stessi. Così il Tribunale di Napoli nord, Seconda Sezione civile, ha disposto in merito al caso di Tiziana Cantone, con sentenza del 3/11/2016.

Corte cost. 247/2015 inammissibili le questioni sui poteri del garante per le telecomunicazioni

Sono inammissibili, per contraddittorietà, ambiguità e oscurità della motivazione, le questioni di legittimità degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2 e 16, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e 32-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare disposizioni regolamentari volte al rispetto della proprietà intellettuale degli operatori sulla rete di comunicazione elettronica, con cui, tra l'altro, intervenire anche in via d'urgenza sulle attività di trasporto e memorizzazione di informazioni. L'ordinanza infatti si presenta ancipite, palesando un'incongruenza tra la motivazione e il dispositivo, in quanto richiede, da un lato, una dichiarazione di incostituzionalità di tipo ablativo e, dall'altro, una pronuncia additiva, peraltro attraverso una motivazione a sua volta incoerente tra le premesse del suo svolgersi e le relative conclusioni. Corte costituzionale, sentenza del 03/12/2015 n. 247.

Cassazione penale SSUU 31022/2015 niente sequestro preventivo per il giornale telematico colpevole di diffamazione

In tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ambito, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa). Cassazione penale Sez. Unite, 29/01/2015, n. 31022.

Cassazione penale 5107/2013 sulla responsabilità dell’internet hosting provider per i contenuti web

Non è configurabile il reato di trattamento illecito di dati personali a carico degli amministratori e dei responsabili di una società fornitrice di servizi di "Internet hosting provider" che memorizza e rende accessibile a terzi un video contenente dati sensibili (nella specie, un disabile ingiuriato e schernito dai compagni in relazione alle sue condizioni), omettendo di informare l'utente che immette il "file" sul sito dell'obbligo di rispettare la legislazione sul trattamento dei dati personali, qualora il contenuto multimediale sia rimosso immediatamente dopo le segnalazioni di altrui utenti e la richiesta della polizia. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'attività svolta dal "provider", anche secondo quanto dispone il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, consiste nell'offrire una piattaforma sulla quale i destinatari del servizio possono liberamente caricare i loro video senza che il gestore abbia alcun potere decisionale sui dati sensibili in essi inclusi, e, quindi, possa essere considerato titolare del trattamento degli stessi, finché non abbia l'effettiva conoscenza della loro illiceità, non incombendo a suo carico un obbligo generale di sorveglianza, di ricerca dei contenuti illeciti o di avvertimento della necessità di rispettare la disciplina sulla "privacy"). Cass. pen. Sez. III, 17/12/2013, n. 5107.

Cassazione penale 49437/2009 concorso nel reato del titolare di sito web

Concorre nel reato di diffusione mediante la rete Internet di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore (art. 171 ter, comma secondo, lett. a-bis) il titolare del sito web che, portando a conoscenza degli utenti le "chiavi di accesso" e le informazioni in ordine alla reperibilità, in tutto o in parte, dell'opera, consente agli stessi lo scambio dei files relativi mediante il sistema di comunicazione "peer to peer". Cass. pen. Sez. III, 29/09/2009, n. 49437.




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